Adozione canina

Registrazione cane alla Banca Dati Regionale del Friuli Venezia Giulia

Il detentore di un cane deve provvedere ad iscriverlo alla Banca Dati Regionale del Friuli Venezia Giulia (BDR FVG) entro il sessantesimo giorno di vita dell’animale (onere del detentore della fattrice), ed entro dieci giorni dalla data di acquisto o dell’inizio della detenzione, attraverso una delle seguenti modalità:

  1. recandosi con il cane da un veterinario professionista regionale abilitato;
  2. prenotando in farmacia/Cup (codice 18.01) una visita sanitaria e recandosi negli ambulatori dell’ASUGI con il cane.

Al completamento dell’inserimento dei dati viene rilasciato il Modello regionale n. 1. Tale modulo verrà trasmesso all’Ufficio Zoofilo del Comune di Trieste direttamente dai veterinari dell’ASUGI o dal veterinario professionista regionale previo accordo con il detentore del cane.

L’iscrizione del cane nella Banca Dati Regionale del Friuli Venezia Giulia (BDR FVG) è un onere del detentore, da effettuarsi nei seguenti casi:

  1.  nuova cucciolata
    In caso di cucciolata non è possibile cedere i cani se prima non sono stati microchippati e provvisti di adeguata documentazione sanitaria, pena sanzioni amministrative;
  2. trasferimento/acquisizione cane da regione diversa dal FVG
    Se il cane proviene da altre Regioni è necessario l’attestato di provenienza del cane, documento rilasciato dalla Regione di provenienza, insieme alla ulteriore documentazione disponibile;
  3. trasferimento/acquisizione cane dall’estero
    Se il cane proviene da paese estero è necessario presentare il passaporto e la vaccinazione antirabbica; inoltre se il cane proviene dalla Serbia deve essere in possesso anche del modello Serya, documento dove viene registrata la titolazione degli anticorpi effettuata tramite prelievo del sangue. Se il cane proveniente dall’estero è sprovvisto di questa documentazione il veterinario è obbligato a fare una segnalazione ad ASUGI che provvederà a mettere il cane in osservazione sanitaria.

Obblighi del detentore

  1. Il detentore del cane già registrato alla BDR ha l’obbligo di denunciare al comune di residenza:
  2. lo smarrimento del cane entro cinque giorni;
  3. la sottrazione del cane, allegando copia della denuncia all’autorità giudiziaria entro cinque giorni;
  4. la cessione del cane a titolo oneroso o gratuito, comunicando contestualmente le generalità e l’indirizzo del nuovo proprietario entro dieci giorni;
  5.  la morte del cane, allegando il certificato veterinario o quello del servizio pubblico o privato che ha curato il ritiro dell’animale entro trenta giorni, a meno che il veterinario libero professionista accreditato abbia provveduto alla registrazione del decesso per via telematica;
  6. la variazione di residenza entro trenta giorni;
  7. la comunicazione di cui all’articolo 5, comma 2 (L.R. 20/2012), entro dieci giorni.

Domande frequenti

Chiunque sia detentore di un cane nella regione Friuli Venezia Giulia, è tenuto a farlo registrare nella Banca Dati Regionale del Friuli Venezia Giulia (BDR-FVG), previa identificazione con transponder elettronico (microchip).

10 giorni dalla data di acquisto o dall’inizio della detenzione,  60 giorni dalla nascita per le nuove cucciolate.

L’iscrizione del cane nella BDR-FVG è un onere del detentore, da effettuarsi nei seguenti casi:

  • nuova cucciolata (detentore della fattrice)
  • trasferimento/acquisizione cane da regione diversa dal FVG
  • trasferimento/acquisizione cane da paese estero
Con l’attuale normativa non è più possibile in nessun caso.

Le variazioni anagrafiche da segnalare sono:

  • lo smarrimento del cane entro cinque giorni;
  • la sottrazione del cane entro cinque giorni;
  • la cessione del cane entro dieci giorni;
  • la morte del cane entro trenta giorni;
  • la variazione di residenza entro trenta giorni;
  • la comunicazione di cui all’articolo 5, comma 2 (L.R. 20/2012), entro dieci giorni.

Premettendo che già ci sono molti cani in Regione nelle strutture di ricovero autorizzate che potrebbero essere adottati, se si intende comunque procedere bisogna pretendere che il cane sia microchippato, vaccinato e soprattutto iscritto nella BDR della Regione di appartenenza. Qualora ci siano carenze si potrebbe incorrere in sanzioni amministrative.

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