Spiagge libere

L’accesso dei cani alle spiagge libere è consentito esclusivamente nei tratti liberi del litorale triestino non dati in concessione né al Comune di Trieste né ad altri soggetti terzi danno accesso, ovvero:

  • A. Lungomare Benedetto Croce.
  • B. Tratto di mare che va dalla fine del bagno ex Cedas (per la zona ex Cedas dalle 20.30 alle 24.00) ai Topolini.
  • C. Tratto di mare che va dalla fine del porticciolo di Barcola Cedas al “bivio” fra il viale Miramare e la Strada Costiera.
  • D. Molo situato all’ingresso principale al castello di Miramare
  • E. Spiaggia prossima al porticciolo di Santa Croce.
  • F. Spiaggia tra il porticciolo di S. Croce e i Filtri ed infine sulla spiaggia denominata “ai Filtri” all’interno della p.c.n. n. 61/1 del C.C. di S. Croce, limitatamente all’area indicata da apposito cartello con possibilità di transito nell’area antistante solo per poter raggiungere la spiaggia consentita.

Norme di comportamento sull’accesso cani alle spiagge libere

 Sui tratti liberi del litorale triestino non dati in concessione né al Comune di Trieste né ad altri soggetti terzi  si possono condurre, far permanere e bagnare i cani, purché dotati di microchip o tatuati ed esenti da infestazioni di pulci, zecche o altri parassiti esterni o endofagi, alle seguenti condizioni:

È obbligatorio l’uso del guinzaglio, di lunghezza non superiore a mt. 1,50 e, nei casi previsti dalla norma, di museruola. Gli assistenti bagnanti conduttori di cani di salvamento qualora in servizio, possono condurre i cani anche solo tramite l’apposita pettorina.

È obbligatorio portare con sé una museruola rigida o morbida da applicare ai cani in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali, o su richiesta delle Autorità competenti.

È obbligatorio portare con sé strumenti idonei alla immediata rimozione delle deiezioni e provvedere alla rimozione delle stesse. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di persone diversamente abili impossibilitate alla effettuazione della raccolta delle feci. Il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida anche se non munito di museruola.

È obbligatorio provvedere autonomamente all’ombreggiatura dei propri animali con idonei dispositivi, alla fornitura di acqua pulita per l’abbeverata e per eventuali docciature. È vietato l’utilizzo delle docce presenti nelle spiagge per la docciatura dei cani.

I detentori dei cani sono tenuti a far effettuare la passeggiata igienica al cane al di fuori della spiaggia almeno ogni due ore.

L’ingresso dei cani in acqua è ammesso solo contestualmente al detentore. Tale ingresso avverrà senza guinzaglio, per garantire la sicurezza dell’animale, ma dovrà essere effettuato a stretto contatto con il conduttore che sarà responsabile del comportamento dell’animale. I cani dovranno essere riassicurati al guinzaglio all’uscita dall’acqua.

Deve essere evitato, se possibile, lo scrollamento del cane all’uscita dal mare in prossimità degli altri bagnanti 

È vietato l’accesso alla spiaggia e l’ingresso in acqua per cani di sesso femminile in periodo estrale o di calore 

 Ai contravventori si applicheranno le seguenti sanzioni amministrative, qualora il fatto non costituisca reato più grave:

  • per le violazioni sulla battigia si fa riferimento all’art. 51 del vigente Regolamento comunale per la tutela ed il benessere degli animali in combinato disposto con l’art. 33 della L. R. 20/2012 e s.m.i.;
  • per le violazioni relative alla balneazione, si fa riferimento all’art. 1164 comma 2 del Codice della Navigazione.

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